Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 23/01/2002 n. 10

c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'art. 8, comma 2

d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.".

-Si trascrive il testo vigente dell'art. 28 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: "Art. 28 (R) (Obblighi dell'utente e del certificatore)

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.

2. Il certificatore è tenuto a

a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il Decreto di cui all'art. 8, comma 2

c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite

d) attenersi alle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 2

e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi

f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, emanate ai sensi dell'art. 15, comma 2 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675

g) non rendersi depositario di chiavi private

h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni

i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche

l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o del suo annullamento.".

Art. 12.

1. Le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto che consentono di presentare per via telematica istanze o dichiarazioni alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi secondo procedure diverse da quelle indicate nell'articolo 9 continuano ad avere applicazione fino alla data fissata, con riferimento ai singoli settori, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, di concerto con i Ministri interessati, entro il 30 novembre 2002. La suddetta data non può comunque essere posteriore al 31 dicembre 2005.

Art. 13.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto è emanato un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, anche ai fini del coordinamento delle disposizioni del testo unico emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con quelle recate dal presente Decreto e dalla direttiva 1999/93/CE, nonchè della fissazione dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività dei certificatori.

2. Il regolamento è emanato su proposta e con il concerto dei Ministri indicati nell'articolo 1, comma 2, della Legge 29 dicembre 2000, n. 422. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie Frattini, Ministro per la funzione pubblica Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Scajola, Ministro dell'interno Marzano, Ministro delle attività produttive Gasparri, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Castelli Note all'art. 13:

- Si riporta l'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di Legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

-Si riporta l'art. 1, comma 2, della Legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000): "2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.".

 

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